Bollino blu caldaia Roma 2021 costo quando fare rinnovo e dettagli multa

 

Il Bollino blu caldaia è obbligatorio in tutte le città di Italia, e quindi anche per i cittadini del Comune di Roma e Provincia.

 

Il bollino per la caldaia a gas o termica, non è altro che una certificazione rilasciata dagli esperti del settore riconosciuti dal Comune, che dopo aver compiuto i controlli sul nostro impianto caldaia, ovvero, dopo aver eseguito le analisi sui fumi di scarico e il corretto funzionamento, rilasciano un bollino da applicare sulla documentazione relativa all’impianto.

 

I controlli di rinnovo bollino blu, si basano come detto sull’analisi di eventuali emissione di sostanze inquinanti e di fumi, che avviene prelevando materiale di combustione e procedendo con la misurazione.

Le soglie limite dei fumi di scarico sono stabilite dalle legge.

 

Vediamo quindi il costo bollino blu caldaia 2020, ogni quanti anni va fatto, in cosa consiste la revisione e il controllo fumi caldaia.

 

Controllo caldaia ogni quanti anni? Quando va fatto il bollino blu?

Il Bollino blu caldaia è obbligatorio ai sensi del decreto legge n.192 del 19 agosto 2005, pubblicato in Gazzetta ufficiale 222 del 23 settembre 2005. In base al decreto, il bollino blu caldaie va effettuato su richiesta dei cittadini con una periodicità diversa a seconda del tipo di caldaia installata nella casa.

  • Bollino blu caldaia scadenza rinnovo ogni 4 anni: se la caldaia si trova all’esterno o è a stagna ed ha meno di 8 anni, sempre se la potenza è inferiore a 35 kw. 
  • Bollino blu caldaia scadenza rinnovo ogni 2 anni: per le caldaie più vecchie di 8 anni o se installate all’interno dell’abitazione in cui si vive.

     

  • Bolino blu caldaia scadenza revisione annuale: per gli impianti centralizzati dei condomini, caldaie non alimentate a gas, caldaie alimentate a combustibile solido o liquido, compresi legna, pellet, gpl e il gasolio.

Attualmente, però il Comunicato n. 69 del 15/2/2013 del Consiglio dei Ministri impone il controllo caldaia ogni 4 anni.

La revisione delle caldaie a gas autonome ogni 4 anni, è stata decisa con la Direttiva Europea sul rendimento energetico negli impianti termici autonomi, uniformandosi alle normative Europee sulla periodicità della scadenza per effettuare i controlli di efficienza energetica delle caldaie, D.L.g.s. 195/2005 direttiva 2002/91/CE del 16/12/02.

 

Il nuovo Regolamento ha quindi previsto:

  • Bollino blu impianti a gas metano o GPL: ogni 4 anni;
  • Bollino blu impianti termici a combustibile liquido o solido: ogni 2 anni;
  • Solo per le caldaie superiori a 100Kw, il bollino blu dovrà essere effettuato ogni anno.

Lo sai che è in vigore il nuovo bonus caldaie 2020?

 

Bollino caldaia Roma Capitale

Il bollino blu caldaia Roma bollino blu caldaia provincia di Roma, è obbligatorio per chiunque detenga una caldaia.

A tal fine, Roma Capitale, ai sensi della vigente normativa nazionale (Legge 10/91, D.P.R. 412/93 e s.m.i., D.lgs 192/05 e s.m.i.), effettua ogni anno sulla base di interventi tecnici a campione, gli accertamenti e le ispezioni necessarie per verificare l’avvenuta manutenzione degli impianti di riscaldamento e il bollino blu.

 

Tali controlli, non sostituiscono però le operazioni di manutenzione ordinaria, che vanno effettuate secondo le scadenze rinnovo bollino blu.

 

Il bollino blu caldaia Comune di Roma Capitale, può essere rilasciato solo ed esclusivamente da ditte abilitate, che hanno il compito di verificare l’impianto ed effettuare la prova di combustione e i fumi di scarico.

Dopodiché, la ditta deve inviare il modello “G” con allegata l’attestazione del versamento, il cui importo varia a seconda della potenza impegnata dell’impianto vedere tariffe bollino blu caldaia Roma 2016, e un bollino energetico composto da tre tagliandi da attaccare, rispettivamente, su ognuna delle tre copie del rapporto di controllo.

 

L’invio della dichiarazione, contenente gli elementi informativi dell’impianto termico con le annotazioni riguardanti il controllo e la manutenzione nonché i risultati delle verifiche di rendimento, in corso di validità, dovrà pervenire alla società competente.

La dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’attestazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista tramite bollettino CC o il pagamento del bollino energetico alla ditta privata.

Riassumendo, il proprietario della caldaia che esegue i controlli sui fumi di scarico, bollino blu caldaie, deve inviare una copia del modulo di rapporto di controllo tecnico, con allegata una copia della ricevuta di avvenuto pagamento, dovrà essere trattenuta e conservata dagli interessati e mostrata ai tecnici, nel caso di controllo, per evitare il pagamento dell’importo dell’ispezione.

 

Bollino blu caldaia 2020: costo e prezzi, quanto costa?

Quanto costa fare il bollino blu caldaia? Per eseguire l’intervento di revisione sul funzionamento della caldaia e analisi dei fumi, il costo varia a seconda del Comune, ovvero in base al fatto che la Giunta abbia previsto o meno dei bonus fiscali e quindi delle agevolazioni bollino blu caldaie.

 

Generalmente, il costo bollino blu caldaia, si aggira dalle 160 euro alle 200 euro, complessive di manutenzione ordinaria e controllo emissione fumi:

 

Costo bollino blu caldaia, revisione e manutenzione prezzo minimo prezzo massimo
Bollino blu caldaia da 30 euro fino a 70-80 euro
Revisione caldaia da 70 euro fino a 80 euro
Intervento mautenzione ordinaria + bollino blu + controllo emissioni fumi da 100 euro fino a 120 euro
intervento manutenzione straordinaria + controllo emissioni fumi da 50 euro per la sola chiamata fino a …… euro, dipende dal guasto

 

A chi rivolgersi per il rinnovo del bollino?

A chi rivolgersi per il bollino blu caldaia? A tecnici specializzati, ovvero, autorizzati dal Comune ad effettuare i controlli dello scarico fumi e gli interventi di manutenzione obbligatoria della caldaia.

 

I tecnici, pertanto a seguito della verifica, devono rilasciare all’utente la documentazione obbligatoria che attesta il corretto funzionamento dell’impianto termico a caldaia del bollino blu da apporre sul libretto di manutenzione.

 

Per informazioni sul nuovo obbligo libretto impianti: bollino climatizzatori e condizionamento.

 

Quando fare rinnovo bollino blu e la revisione della caldaia?

Come e quando fare il bollino blu caldaia e chi è obbligato? Il rinnovo bollino blu caldaia è un obbligo per tutti i proprietari di caldaie che hanno provveduto ad installare l’impianto nell’immobile o nel locale per la produzione di riscaldamento, acqua calda e uso cucina.

 

A tal proposito, il responsabile della caldaia condominiale, secondo la legge, è anche colui che usufruisce dell’impianto di riscaldamento con caldaia centralizzata e pertanto essendo il responsabile sia del proprio impianto che della corrispettiva manutenzione ordinaria, è obbligato a rispettare le scadenze di rinnovo bollino blu ed è tenuto a contribuire al costo della manutenzione/revisione.

 

Nel caso in cui l’immobile o il locale, venga invece dato in affitto o comunque risulti occupato, il responsabile dell’impianto è l’occupante anche senza titolo.

 

Il responsabile dell’impianto, dopo aver provveduto all’installazione di una nuova caldaia, deve:

  • Conservare il certificato di conformità dell’impianto;
  • Conservare il libretto impianto della nuova caldaia;
  • Far eseguire il bollino blu caldaia prima accensione con la prova di efficienza energetica, si ricorda che è obbligatorio far eseguire il bollino blu caldaia nuova dopo 4 anni dall’installazione.
  • Eseguire periodicamente il bollino blu caldaie, da parte di una ditta abilitata ai sensi dell’Art.3 del DM 37/2008 che deve rilasciare copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto termico, cd. “rapporto di  controllo tecnico” modello G o F, controfirmata per presa visione dal responsabile dell’impianto.

 

Bollino blu caldaia Roma multa

Il bollino blu caldaia nella città di Roma: dopo diversi anni nella città di Roma Capitale riprendono i controlli sulle caldaie.

I controlli erano bloccati, infatti, perché non venivano erogati i bollini, ora invece la situazione si è sbloccata.

 

Bollino blu caldaia Roma i controlli riprendononel Comune di Roma Capitale, l’erogazione dei bollini blu caldaia è stato riattivato, per cui già dallo scorso novembre sono stati ripresi controlli presso le abitazioni.

 

I controlli di avvenuta manutenzione ordinaria periodica e i controlli di efficienza energetica, ovvero, se è stata rispettata la scadenza bollino blu caldaia, procedere alle ispezioni presso le utenze domestiche e non.

  • Controllo caldaia Roma Gratuita: nel caso in cui sarà pervenuto il Rapporto di controllo tecnico di cui agli allegati “F” o “G” corredato di bollino o versamento (impianti autocertificati).
  • Assistenza caldaia Roma a pagamento: nel caso di impianti per i quali non sia pervenuto con la dovuta regolarità (almeno ogni 2 anni per impianti di potenza ≥ 35 kW o almeno ogni 4 anni per impianti di potenza < 35 kW) l’autodichiarazione del responsabile dell’impianto termico. In caso di mancato invio autocertificazione bollino blu caldaie e sugli impianti con anomalie non regolarizzate entro 30 gg. dalla prima ispezione: € 84,24 + corrispettivo previsto per l’autocertificazione come da Tabella “Tariffe Ispezioni”.
  • Rimborso previsto mancata ispezione: assenza o rifiuto € 24,78 per impianti di potenza inferiore a 35 kW ed € 49,56 per impianti di potenza superiore o uguale a 35 kW.
  • I controlli sulle caldaie sono obbligatori nel Comune di Roma e prevedono per il responsabile dell’impianto che non provveda ad effettuare i controlli di efficienza energetica e la manutenzione ordinaria, bollino blu caldaia multa da un minimo di 500,00 euro fino ad un massimo di 3.000,00 euro. Altresì è prevista la stessa sanzione, per il responsabile dell’impianto che non provveda a fornire tutta la documentazione relativa alla caldaia, sia perché non è in possesso o perché non voglia mostrarla ai tecnici in caso di ispezione.

Per i bollini blu caldaia Roma novità:

Il Comune di Roma Capitale ha incaricato il Concessionario Organismo Ispezioni Impianti Termici, di accertare l’effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici presenti nel Territorio Comunale, pertanto dal 1 novembre 2018 è partita la campagna di controllo.

 

Lo specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, completo del relativo BOLLINO BLU, viene inviato all’Organismo incaricato esclusivamente dal manutentore che ha effettuato il controllo, e non il cittadino/utente il quale invece manterrà solo copia del rapporto che gli sarà rilasciata dal manutentore stesso (art. 8, comma 5 del D.P.R. 74/2013).

 

Ristrutturare casa: guida agli incentivi

Dalla sostituzione degli infissi agli interventi per il risparmio energetico e l’acquisto dei mobili, ecco una guida agli incentivi legati ai lavori in casa: quali possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi, chi può beneficiare del bonus ristrutturazioni e quali documenti sono necessari.

 

Cosa c’è da sapere

Ristrutturare casa può essere una buona occasione per risparmiare sulla dichiarazione dei redditi. A conti fatti, in 10 anni, si può recuperare più della metà di quanto si è speso. L’importante è che le spese siano correttamente documentate con fattura e bonifico.

Scegli quale tipologia di ristrutturazione fa il caso tuo e scopri se e quali detrazioni ti spettano. Ti aiutiamo a capire quali documenti sono necessari per poterle richiedere. Se, invece, sei interessato a interventi di efficienza energetica e rinnovabile sul nostro sito CasaRinnovabile.it puoi trovare le informazioni.

 

Ristrutturazioni e detrazioni, Quanto puoi detrarre

È possibile detrarre dalle imposte della dichiarazione dei redditi una parte delle spese che hai sostenuto per ristrutturare casa.

  • Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 puoi detrarre il 50% della spesa per un massimo di 96.000 euro.
  • Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 si tornerà alla percentuale ordinaria del 36% per un massimo di 48.000 euro di detrazione.
  •  

Quali interventi sono detraibili?

Vediamo le situazioni più comuni:

  • Interventi di manutenzione ordinaria realizzati su parti comuni condominiali, le cui detrazioni vengono divise in base alla quota millesimale. Comprendono interventi come la sostituzione integrale o parziale di pavimenti anche esterni e il rivestimento e tinteggiatura delle pareti esterne o interne.
  • Interventi di manutenzione straordinaria realizzati su singole unità abitative, cioè gli interventi che riguardano il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali di edifici. Ecco alcuni esempi:
  1. Installazione di ascensori e scale di sicurezza, rifacimento o costruzione di scale interne.
  2. Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici.
  3. Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna di muri.
  4. Nuova pavimentazione esterna o sostituzione della precedente con modifica di superfici e materiali.
  5. Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso.
  6. Realizzazione di recinzioni, muri di cinta o cancellate, sostituzione dei cancelletti d’ingresso con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni, colori).
  7. Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi.
  8. Sostituzione o riparazione con innovazioni della caldaia esistente.
  9. Sostituzione dell’impianto elettrico o integrazione per la messa a norma.
  10. Sostituzione o riparazione dell’impianto idraulico con innovazioni rispetto al preesistente.
  11. Ricostruzione dopo evento calamitoso o ripristino dell’immobile danneggiato, a condizione che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.
  12. Eliminazione delle barriere architettoniche e interventi idonei a favorire la mobilità interna o esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/92.
  13. Installazione di impianti fotovoltaici

 

Le altre opere agevolabili

Rientrano tra gli interventi detraibili anche altre opere, vediamo alcuni esempi:

  1. Opere volte ad evitare gli infortuni domestici (sostituzione del tubo del gas o di una presa, installazione del corrimano…).
  2. Interventi volti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (grate alle finestre, porte blindate, impianto d’allarme…)
  3. Gli interventi volti a conseguire un risparmio energetico e l’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
  4. La realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica installato per far fronte ai bisogni energetici.
  5. Prestazioni professionali e spese per la progettazione connesse all’intervento di ristrutturazione, come ad esempio la fattura dell’architetto o le perizie e i sopralluoghi necessari, gli oneri di urbanizzazione, l’iva, i bolli e i diritti pagati per concessioni autorizzazioni e denunce.
  6. Opere di bonifica dall’amianto.

 

Attenzione alla data del bonifico

L’agevolazione cui hai diritto dipende dalla data del bonifico di pagamento e non da quella della fattura che documenta la spesa, né quella di esecuzione delle opere. In ogni caso, la detrazione viene divisa in 10 rate annuali di pari importo. La spesa massima detraibile è riferita alla singola unità immobilare, quindi in caso di cointestazione della casa viene suddivisa tra gli aventi diritto, cioè se sono marito e moglie a ristrutturare un’appartamento il limite di 96.000 euro non raddoppia.

 

Se devi proseguire lavori già iniziati

Se gli interventi realizzati sono la prosecuzione di lavori iniziati in precedenza, per determinare il limite massimo delle spese detraibili devi tenere conto di quelle già sostenute per stabilire il limite massimo di spesa. La detrazione per ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico non è cumulabile con la detrazione per ristrutturazione edilizia. Se gli interventi realizzati rientrano in entrambe le agevolazioni, puoi scegliere quella che più ti conviene.

 

Arredamento ed elettrodomestici

Esiste la possibilità di detrarre, all’interno di un intervento di ristrutturazione edilizia, il 50% della spesa sostenuta per l’aquisto di mobili ed elettrodomestici. Il tetto massimo detraibile per i mobili non può superare comunque i 10.000 euro per unità immobiliare a prescindere dall’importo speso per la ristrutturazione. La spesa viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

Elettrodomestici: devono essere di classe A+

Sono agevolati gli acquisti di arredi di ogni categoria, purché siano destinati all’immobile oggetto di ristrutturazione. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, devono essere nuovi e dall’etichetta energetica deve risultare che sono almeno in classe energetica A+ (A per i forni). Sono comunque agevolati gli acquisti di elettrodomestici per i quali non esiste ancora l’obbligo di etichetta energetica. Tra i grandi elettrodomestici agevolabili rientrano tra gli altri: frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, congelatori, stufe elettriche, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici e condizionatori.

 

I requisiti necessari

Per poter essere detratte, le spese devono soddisfare alcuni requisiti.

  1. Devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2016.
  2. L’immobile cui sono destinati mobili ed elettrodomestici deve essere oggetto di ristrutturazione edilizia iniziata prima dell’acquisto degli stessi. Se non devi fare comunicazioni particolari all’ASL per le ristrutturazioni, puoi dichiarare con un’autocertificazione di aver iniziato i lavori prima del sostenimento della spesa.
  3. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico, che può essere anche antecedente a quelli di pagamento della ristrutturazione, oppure tramite carte di credito o di debito. In questo caso la data di pagamento viene individuata con quella della transazione e non con quella dell’addebito su conto corrente. Ricorda di conservare la ricevuta di pagamento.
  4. Lo scontrino o la fattura d’acquisto devono contenere i codici fiscali dei beneficiari dell’agevolazione e quello del venditore. Se manca il codice fiscale sullo scontrino e hai pagato con carta di credito, puoi detrarre comunque la spesa se sullo scontrino ci sono natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se è riconducibile al contribuente titolare della carta usata per il pagamento grazie alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
  5. Il bonifico deve contenere la causale del versamento, il codice fiscale dei soggetti che beneficiano della detrazione e il codice ficale o la partita Iva del beneficiario del pagamento.

 

Le detrazioni per le giovani coppie

Dal 2016 le giovani coppie sposate o conviventi che stanno comprando casa possono usufruire di una detrazione del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili fino a un massimo di 16.000 euro.

 

Bonus mobili per “giovani coppie”

La legge di stabilità 2016 aveva introdotto, tra gli altri, anche un incentivo fiscale destinato alle giovani coppie per l’acquisto di mobili destinati ad arredare la loro abitazione principale. Possono usufruire di questa agevolazione le coppie che effettuano acquisti di mobili nel 2016. La detrazione del 50% sulla spesa (per un massimo di 16.000 euro), riferita alla coppia e non al singolo, viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Da precisare, inoltre, che non si tratta di un ampliamento del bonus mobili collegato alle ristrutturazioni edilizie: le due detrazioni non sono cumulabili, hanno limiti di spesa e requisiti necessari diversi.

 

I requisiti necessari

Per accedere all’agevolazione, uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni o deve arrivare a questa età nel corso del 2016. Sempre nel corso dell’anno le coppie che ne fanno richiesta devono risultare sposate (non importa da quanto) oppure conviventi more uxorio da almeno tre anni (deve risultare dall’iscrizione nello stesso stato di famiglia oppure tramite autocertificazione). La casa deve essere acquistata (sia a titolo oneroso che gratuito) da entrambi i componenti o anche da uno solo dei due, purché vengano rispettati i requisiti anagrafici. Gli anni validi per l’acquisto sono il 2015 e il 2016 e l’immobile deve diventare abitazione principale. Chi acquista casa quest’anno deve destinarla ad abitazione principale entro il termine per presentare il modello Unico del 2017.

 

Quali spese sono detraibili e quali no

È possibile detrarre esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto di mobili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 destinati all’arredamento dell’abitazione principale, anche se l’acquisto dei mobili precede il rogito. Sono detraibili gli acquisti di armadi, divani, sedie, tavoli, letti, librerie, lampadari, materassi ecc. Rimangono fuori, oltre ai grandi elettrodomestici, anche pavimenti, porte, tende e altri complementi d’arredo, compresi i mobili usati.

 

Come deve avvenire il pagamento

I pagamenti devono avvenire tramite bonifico oppure con carta di credito o debito. Non è possibile, invece, accedere alle detrazioni pagando tramite assegni o contanti. La grande novità è che il bonifico non deve necessariamente essere quello predisposto da banche e Poste, come avviene per gli interventi di ristrutturazioni edilizie. Nel caso di pagamento con moneta elettronica, viene considerata data di pagamento il giorno di utilizzo della carta indicato sulla ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di addebito sul conto corrente.

 

Detrazioni sul risparmio energetico, Quanto puoi detrarre

È possibile detrarre tramite la dichiarazione dei redditi annuale, una parte delle spese che hai sostenuto per interventi di ristrutturazione che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti in particolare per opere che riguardano:

  1. la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  2. il miglioramento termico dell’edificio (finestre, coibentazioni, pavimenti…)
  3. l’insallazione di pannelli solari
  4. la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

A seguito delle numerose revisioni dell’agevolazione, questi sono i tetti massimi, legati alla data di esecuzione dei lavori:

  • fino al 31 dicembre 2016 ti spetta una detrazione del 65% della spesa sostenuta.
  • dal 1° gennaio 2017 si applicherà la detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia del 36%.

 

La detrazione dipende dal tipo di intervento

Il limite di spesa massimo ammesso in detrazione varia a seconda del tipo di intervento effettuato ma, in ogni caso, la detrazione viene divisa in 10 rate annuali di pari importo. La spesa massima detraibile è riferita alla singola unità immobilare, quindi in caso di cointestazione della casa viene suddivisa tra gli aventi diritto. Sono comprese nella detrazione anche le spese professionali necessarie ad ottenere tutta la documentazione richiesta dalla normativa. Se gli interventi realizzati sono la prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili devi tenere conto di quelle sostenute in precedenza per stabilire il limite massimo di spesa. L’agevolazione cui hai diritto dipende dalla data del bonifico di pagamento non da quella della fattura che documenta la spesa né quella di esecuzione delle opere.

 

Le condizioni che devono essere rispettate

Per fruire della detrazione è indispensabile che i lavori vengano eseguiti su edifici residenziali esistenti o parti degli stessi. Per provare l’esistenza dell’edificio è sufficiente l’iscrizione al catasto o la richiesta di accatastamento, o anche la ricevuta di pagamento di Ici, Imu o Tasi se dovute. Pertanto non sono agevolabili le spese effettuate durante la costruzione di un immobile, anche se rientrano nelle tipologie ammesse alla detrazione. Sui lavori di riqualificiazione energetica è previsto il pagamento dell’iva agevolata al 10%. Tuttavia, se nella ristrutturazione vengono forniti beni di valore significativo (infissi, caldaie…), l’Iva al 10% si applica a questi beni esclusivamente per il valore della manodopera impiegata.

 

Quali interventi sono detraibili?

Gli interventi di riqualificazione energetica sono divisi in quattro categorie ben definite che sono caratterizzate da limiti massimi detraibili differenti.

  1. Interventi di riqualificazione energetica che permettono di ridurre la quantità di energia necessaria per il riscaldamento dell’intero edificio. Per questi interventi, la spesa detraibile non può superare i 153.846 euro.
  2. Interventi sugli involucri degli edifici ossia quelli riguardanti strutture opache orizzontali e verticali (ad es. pavimenti e pareti), acquisto e posa in opera di schermature solari (es. tende da sole), finestre comprensive di infissi e di tutte le strutture accessorie come gli scuri o le persiane, che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. La spesa detraibile non può superare i 92.308 euro.
  3. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ad uso domestico. Anche per questi interventi la spesa detraibile non può superare i 92.308 euro. Per maggiori informazioni sul solare termico puoi visitare la nostra sezione CasaRinnovabile.it.
  4. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. In questo caso la spesa massima detraibile è di 46.154 euro. I predetti interventi sono agevolabili anche se effettuati su parti comuni di edifici condominali ma in questo caso l’ammontare massimo della detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobilari che compongono l’edificio, a meno che l’intervento si riferisca all’intero edificio. Se invece stai pensando a impianti a zero emissioni di CO2 puoi acquistare una stufa a pellet. Dal 2016 la detrazione del 65% è estesa anche a:
  5. Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per la domotica multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento. Si tratta di dispositivi per l’accensione, lo spegnimento, la programmazione e il monitoraggio dei consumi degli impianti di riscaldamento per la produzione di acqua calda e di climatizzazione delle abitazioni.
  6. Contribuenti incapienti che, in caso di interventi condominiali, potranno girare le detrazioni ai fornitori, usufruendo di uno sconto sul prezzo finale.

 

Chi può fruire delle detrazioni

Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per le riqualificazioni energetiche spettano:

  • ai proprietari o nudi proprietary
  • ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • ai locatari o comodatari, che conservano il diritto alla detrazione per le spese sostenute, fino alla fine del periodo che spetta loro anche in caso di cessazione della locazione e del comodato
  • ai familiari conviventi (coniuge, figli, genitori, fratelli, nonni, bisnonni, nipoti, generi, nuore, suoceri e cognati) del possessore dell’immobile ristrutturato, purché sostengano le spese e siano intestati a loro bonifici e fatture
  • all’erede che detiene materialmente l’immobile ristrutturato dal defunto
  • al promissario acquirente dell’immobile che inizia la ristrutturazione prima di concludere l’acquisto, a condizione che il compromesso sia stato regolarmente registrato
  • al condomino per le ristrutturazioni effettuate sulle parti comuni condominiali.

In caso di vendita dell’immobile ristrutturato, prima che sia trascorso tutto il periodo per fruire dell’agevolazione, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.

 

Documenti necessari

1. Detrazioni per ristrutturazioni edilizie

Per fruire della detrazione è necessario pagare con bonifico bancario o postale da cui risultino causale del versamento, codice fiscale dei contribuenti che usufruiscono della detrazione e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Non c’è più l’obbligo d’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. È diventata obbligatoria, invece, l’indicazione dei dati catastali dell’immobile oggetto di ristrutturazione nella dichiarazione dei redditi. Per detrarre le spese sostenute devi conservare le fatture in cui vengono indicati i beneficiari della detrazione e le ricevute dei bonifici. Per le ristrutturazioni sulle parti comuni condominiali si può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. La comunicazione di inizio lavori all’ASL non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non ne prevedono.

 

2. Detrazioni sul risparmio energetico

Per fruire della detrazione è necessario pagare con bonifico bancario o postale da cui risultino causale del versamento, codice fiscale dei contribuenti che usufruiscono della detrazione e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Devi inoltre conservare le fatture in cui vengono indicati i beneficiari della detrazione e le ricevute dei bonifici. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali si può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Per fruire della detrazione sulle spese energetiche è necessario acquisire:

  1. una dichiarazione (detta asseverazione) che attesti che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso edificio la dichiarazione può essere unica e omnicomprensiva. L’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del direttore dei lavori. Per la sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori. In caso di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.
  2. L’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Questo documento è redatto al termine dell’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure indicate dai Comuni e dalle Regioni. Se tali procedure non sono state deliberate può essere prodotto l’attestato di qualificazione energetica che deve essere predisposto da un tecnico abilitato secondo lo schema previsto dalla legge. Questo documento non è più necessario per la sostituzione delle finestre, l’installazione dei pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
  3. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati che deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, il tipo di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne consegue e il relativo costo specificando la parte relativa alle spese professionali.

Questi tre documenti devono essere redatti da un tecnico abilitato iscritto al rispettivo ordine e collegio professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari) che in caso di più lavori può essere unico.

Per questi lavori non c’è l’obbligo d’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e non è più obbligatorio indicare il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

La comunicazione di inizio lavori all’ASL non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non ne prevedono.

 

Cosa comunicare all’Enea

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere telematicamente all’Enea, tramite il sito www.acs.enea.it ottenendo la ricevuta informatica, la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del collaudo che, se non è richiesto per la tipologia di intervento effettuato, può esser sostituito da idonea documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non sono valide le autocertificazioni del contribuente.

Se i lavori sono particolarmente complessi e non sono adeguatamente descritti dagli schemi che si trovano sul sito dell’Enea è possibile inviare la documentazione, sempre entro 90 giorni dal termine dei lavori, tramite raccomandata semplice a questo indirizzo:

ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica.

 

I documenti vanno conservati fino al termine della detrazione

Ricordati che se inserisci queste spese nella dichiarazione dei redditi, devi conservare tutta la documentazione fino alla fine del godimento della detrazione. Ad esempio se hai fatto il 730/2013 per legge devi conservare la dichiarazione dei reddtiti fino al 31 dicembre 2017, ma se hai inserito le spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, dovrai conservarne la documentazione relativa fino al termine previsto per il 730/2022 sui redditi del 2021 (anno in cui inserirai l’ultima rata di detrazione che ti spetta), quindi fino al 2026.

 

L’Iva è agevolata

Sui lavori di ristrutturazione edilizia e su quelli di riqualificazione energetica è previsto il pagamento dell’iva agevolata al 10%. Tuttavia, se nella ristrutturazione vengono forniti beni di valore significativo, l’iva al 10% si applica a questi beni esclusivamente per il valore della manodopera impiegata. Ad esempio per una ristrutturazione del costo di 20.000 euro in cui i beni significativi hanno un valore di 12.000 euro, l’iva al 10% si applica su 16.000 euro, infatti, la differenza tra il costo totale della ristrutturazione e il valore dei beni significativi è di 8.000 euro, di conseguenza i beni vengono tassati al 10% solo per 8.000 euro, sui restanti 4.000 euro si applica l’iva al 22%.

I beni significativi sono gli ascensori, i montacarichi, gli infissi esterni e interni, le caldaie, i video citofoni, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, i sanitari e rubinetteria dei bagni e gli impianti di sicurezza.

On-Off o Inverter. Quale climatizzatore scegliere?

Ed ecco un consiglio a nostro avviso ecosostenibile ed utile a chi rischia di perdersi tra la moltitudine di modelli reperibili sul mercato.

Esistono due grandi famiglie di climatizzatori, quelli a tecnologia on-off e quelli a inverter.

 

I condizionatori fissi possono essere dotati di tecnologia inverter oppure on-off. Cosa significa? I modelli del primo tipo si caratterizzano per una regolazione costante della temperatura interna. Un apparecchio di tipo inverter diffonde aria fredda alla massima potenza già al momento dell’accensione per raggiunge i gradi desiderati in tempi brevi. A partire da questo momento, l’apparecchio diminuisce la propria potenza in modo da mantenere stabile la temperatura raggiunta, rimanendo sempre acceso. I condizionatori con tecnologia on-off, invece, sono quelli più semplici e tradizionali (per questo sono anche condizionatori economici): si spengono quando viene raggiunta la temperatura impostata e ripartono nel momento in cui c’è una variazione dei gradi interni. Questo sistema, anche se meno costoso, implica continui sbalzi termici e di conseguenza consumi maggiori. Per questo motivo è consigliato prediligere un condizionatore inverter, soprattutto se lo utilizzi per tutta la giornata o comunque per periodi di tempo prolungati: il risparmio sulla bolletta è assicurato.

Qualche informazione sul gas refrigerante R32

Il nuovo regolamento europeo 517/2014 ha sostanzialmente ripreso il precedente regolamento 842/2006, ma ha differenza di questo ha spinto in maniera molto significativa verso un maggior controllo sull’utilizzo dei gas fluorurati, spingendo in particolar maniera verso l’introduzione di nuovi gas a minor impatto sull’ambiente.

Per raggiungere tale obiettivo il regolamento indica, già in fase di formazione degli operatori, l’inserimento all’interno dei corsi per il conseguimento della qualifica, di informazioni pertinenti alle tecnologie che consentano di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l’uso.

Il cammino verso refrigeranti alternativi è già iniziato ed il futuro sarà sicuramente tracciato da refrigeranti HFO caratterizzati da bassissimi valori o quasi nulli di GWP (potenziale di riscaldamento globale), questi gas aiuteranno il “phase-out” introdotto con il regolamento n.517/2014, ma ad oggi non sono ancora maturi per quanto riguarda performance e per la leggera infiammabilità che li caratterizza.

Il presente invece è rappresentato da gas fluorurati a basso valore di GWP, come il Gas R32 che si inizia a trovare all’interno di alcuni apparecchi di refrigerazione destinata al residenziale.

L’aspetto più rilevante del gas R32 è il suo valore di GWP, pari a 675, che permette di realizzare impianti contenenti fino a 7 Kg di gas senza superare la soglia che obbliga a controllo delle perdite, tenuta del registro dell’apparecchiatura, e dichiarazione annuale all’ISPRA, soglia che per un gas R410 è già sorpassata da 2,4 Kg di gas.

Di contro il gas R32 è classificato come gas leggermente infiammabile, la sua bassa classe di infiammabilità non lo fa ricadere all’interno degli obblighi del Dlgs 35/2010, e pertanto può essere trasportato con le analoghe precauzioni che caratterizzavano il trasporto del gas R410, mostra invece qualche problema a livello di stoccaggio in magazzino, ma le precauzioni devono essere prese solo per ingenti quantità di gas, si stima che fino ad una cinquantina di macchine dualsplit non devono essere adottate particolari precauzioni e possono essere stoccate in qualsiasi luogo (il valore è puramente indicativo e da valutare da caso a caso).

Come anche per altri gas destinati alla refrigerazione devono essere rispettati i minimi dimensionali dei locali di installazione, ma non si discostano di molto rispetto alle dimensioni minime necessarie per altri gas fluorurati, potremmo quindi affermare che con qualche accortezza questo “nuovo” gas riuscirà a supplire a gas dotati di alto GWP.

Un ultimo aspetto da non trascurare è la parte relativa all’installazione e manutenzione delle apparecchiature che contengono questo gas R32, questo è pur sempre un gas fluorurato e segue tutte le indicazioni contenute nel regolamento europeo n. 517/2014, quindi per la predisposizione e l’installazione degli impianti che lo contengono l’operatore deve essere in possesso del patentino personale F-Gas e la ditta deve essere in possesso della certificazione aziendale.

A livello di attrezzatura, dovrà essere fatta attenzione che l’unità di recupero e alla bombola siano adatte all’uso con gas refrigeranti infiammabili, il cerca fughe elettronico dovrà essere in grado di rilevare il gas R32, e i manometri analogici dovranno con molta probabilità essere sostituiti, mentre i manometri digitali probabilmente, se di recente costruzione, saranno già idonei per questo nuovo gas.

E’ doveroso precisare che il manometro misura una pressione, ed essendo la pressione di lavoro del gas R32 simile alla pressione di lavoro di altri gas più comuni, si potrà continuare ad utilizzare anche manometti analogici per gas R410 o R407, purchè sia eseguito il ricalcolo manuale delle temperature, consentendo così di non dover sostituire lo strumento.

Prova di tenuta impianto UNI 7129:2015

La prova di tenuta di un impianto gas è una verifica da effettuare per constatare l’assenza di dispersioni di gas, deve essere fatta in occasione della nuova realizzazione di impianti gas, in caso di rifacimenti parziali o manutenzione straordinaria e nel caso di sostituzione degli apparecchi.
La verifica di tenuta deve essere effettuata prima della messa in servizio dell’impianto; per impianti domestici e similari asserviti ad apparecchi utilizzatori aventi singola portata termica nominale inferiore a 35 Kw può essere fatta secondo le modalità previste nella norma UNI 7129, che inquadra gli impianti secondo due macrocategorie:
1)    Nuova realizzazione o rifacimento totale;
2)    Rifacimento parziale o di interventi di straordinaria manutenzione.

La verifica di tenuta nei casi di rifacimenti parziali o di interventi di straordinaria manutenzione, prevede l’applicazione del metodo diretto o indiretto le cui procedure sono indicate all’interno della norma UNI 11137, mentre nei casi di realizzazione di nuovi impianti è la stessa UNI 7129 che fornisce tutte le indicazione necessarie per effettuare la prova.

Come si effettua la verifica

La UNI 7129:2015 prevede la seguente modalità:
1) Si inseriscono dei tappi a tenuta a valle di ogni rubinetto d’utenza e a monte del punto di inizio;
2) Tramite la presa pressione si immette aria o gas fintanto che l’impianto non abbia raggiunto la pressione maggiore di 100 mbar e inferiore a 150 mbar;
3) Si attende un tempo di almeno 15 minuti necessario a stabilizzare la pressione e si effettua una prima lettura;
4) Si attendono ulteriori 5 minuti per effettuare una seconda lettura che deve rilevare una caduta di pressione non maggiore dei valori riportati nella tabella seguente:

Volume impianto interno (l) Caduta di pressione (mbar)
V≤ 100 0.5
100 < V ≤ 250 0.2
250 < V ≤ 500 0.1